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Niente preclusione per la compensazione «verticale» La circ. 13 dell’Agenzia ha fornito gli attesi chiarimenti sul divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo

Niente preclusione per la compensazione «verticale»

La circ. 13 dell’Agenzia ha fornito gli attesi chiarimenti sul divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo
Con la circolare n. 13 di ieri, 11 marzo 2011, si chiude il cerchio della disciplina relativa al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro, introdotta dall’art. 31 del DL 78/2010 e operativa dal 1° gennaio 2011.
Tra le indicazioni fornite, la citata circolare, al paragrafo 6, chiarisce che il nuovo divieto riguarda le sole compensazioni c.d. “orizzontali” (o “esterne”), cioè quelle che riguardano crediti e debiti di diversa natura (es. credito IVA con ritenute IRPEF, credito IRES con contributi INPS, ecc.) e che
avvengono necessariamente nel modello F24. Sono invece escluse dalla disciplina in esame le compensazioni c.d. “verticali” (o “interne”), cioè quelle che riguardano la stessa imposta (es. credito IVA con IVA a debito da versare, saldo IRES a credito con acconti IRES, ecc.), anche se esposte nel modello F24.
Stante il disposto dell’art. 31, la disciplina in esame si applica ai crediti e ai debiti relativi alle sole “imposte erariali” (es. IRPEF, IRES, IVA, ecc.). Sul punto, le Entrate elencano tra le imposte che impediscono la compensazione anche l’IRAP e le addizionali ai tributi diretti, nonché le ritenute alla fonte relative alla stessa tipologia di imposte indicate come compensabili, trattandosi di anticipazioni a titolo di acconto o a titolo di imposta.
Rientrano nell’ambito applicativo della disciplina in esame anche i debiti iscritti a ruolo relativi all’imposta di registro, ancorché la stessa non sia soggetta al sistema di versamento e compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97.
Viene altresì precisato che non rientrano nella disciplina in esame i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se indicati nella sezione “Erario” del modello F24.
Ai fini dell’applicazione del divieto di compensazione in esame, deve essere scaduto il termine di pagamento delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, cioè deve essere decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (art. 25 comma 2 del DPR 29 settembre 1973 n. 602).
L’Agenzia precisa che la preclusione opera per tutte le cartelle notificate il cui termine di pagamento sia scaduto, affermando altresì che la norma non attribuisce rilevanza alla circostanza che il ruolo sia ordinario o straordinario o che lo stesso sia a titolo definitivo o provvisorio.
La preclusione non opera, invece, nel caso di ruoli non ancora scaduti o per i quali sia stata concessa una sospensione.
Qualora sia stata concessa la rateazione e sia stata “saltata” una rata, considerato che il piano di rateazione è ancora in essere ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73, soltanto la rata scaduta sarà computata ai fini del calcolo del limite di 1.500 euro; diversamente, qualora non sia stata pagata la prima rata o, successivamente, due rate, la preclusione riguarda l’intero importo del debito residuo non pagato.
La circolare 13 (paragrafo 3) conferma l’interpretazione restrittiva dell’art. 31 del DL 78/2010, in base alla quale non è consentito effettuare alcuna compensazione se non si assolve, preventivamente, l’intero debito iscritto a ruolo e relativi accessori, di importo complessivo superiore a 1.500 euro, per il quale è scaduto il termine di pagamento (in tal senso, si era già espressa con la precedente circ. 4/2011, paragrafo 12).
Ai fini del calcolo del suddetto limite, le Entrate precisano che è necessario fare riferimento agli importi scaduti in essere al momento del versamento. Pertanto, nel caso di più cartelle, con importi e scadenze diverse, occorre verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell’effettuazione del versamento e conseguentemente, in caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, occorrerà fare riferimento all’ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione del modello F24.
Il paragrafo 5 della circolare 13 è dedicato alla possibilità di effettuare il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo con compensazione dei crediti erariali, secondo quanto stabilito dal DM 10 febbraio 2011. In particolare, l’art. 4 del decreto prevede che, in caso di pagamento parziale, il contribuente deve comunicare all’agente della riscossione le posizione debitorie da estinguere; in mancanza di tale comunicazione, i versamenti vengono imputati ai sensi dell’art. 31 del DPR 602/73.
Equitalia, con il comunicato stampa di ieri, 11 marzo 2011, ha annunciato di aver messo a punto l’apposito modulo di comunicazione.
Da ultimo, la circolare si occupa della sanzione del 50%; la stessa è misurata sull’intero importo del debito iscritto a ruolo e relativi accessori, ma trova un limite nell’ammontare compensato. Viene tuttavia precisato che, nel caso di importo compensato inferiore alla metà del debito, la sanzione corrisponderà all’importo compensato; quindi, in presenza di un debito per 70.000 e di compensazione per 25.000, la sanzione è pari a 25.000.
Fonte eutekne.info

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