Redditometro: la «famiglia fiscale» sarà protagonista
Il banco di prova della sua significatività è costituito dal completamento del piano straordinario dei controlli sintetici 2009/2011
Uno degli aspetti che dovrebbe caratterizzare i nuovi accertamenti sintetici, nella versione ridisegnata dal DL n. 78/2010, riguarda l’incidenza sulle presunzioni della cosiddetta “famiglia fiscale”: in altre parole, la capacità del nucleo familiare, espressa in termini reddituali, di fare complessivamente fronte a un eventuale controllo sinteticoriguardante uno dei suoi componenti.
A ben vedere, si tratta di “sacralizzare” nella prassi operativa che caratterizzerà gli accertamenti sintetici riguardanti i periodi d’imposta 2009 e successivi quanto è
già stato oggetto di sperimentazione in passato, segnatamente tra la fine del 2007 e gli inizi del 2008, e quanto è attualmente posto in essere dagli Uffici, alle prese con il completamento del piano straordinario dei controlli sintetici per il triennio 2009/2011.
Proprio la dirittura finale degli accertamenti previsti dal DL n. 112/2008 potrà consentire agli Uffici di testare ulteriormente la significatività della “famiglia fiscale” nell’ambito dell’operatività prevista per
l’anno in corso.
Va subito sottolineato il fatto che non ci troviamo di fronte a un’assoluta novità, visto che già con la sperimentazione avviata alla fine del 2007 – figlia degli incroci tra le liste selettive “AU Autovetture” e “T Incrementi patrimoniali” – si ebbe modo di verificare che il concetto di “famiglia fiscale” era entrato solidamente nella prassi operativa degli Uffici, sia nella fase della selezione dei soggetti da sottoporre a controllo, sia in quella successiva dell’elaborazione degli elementi a vario titolo acquisiti.
Questo modus è stato riproposto, con gli affinamenti del caso, nell’ambito del piano straordinario che va per concludersi entro la fine dell’anno in corso: con buona probabilità, si è trattato di una sorta di prova d’orchestra per il nuovo strumento, il quale, addirittura, contempla normativamente il nucleo familiare quando si riferisce ai nuovi elementi indice di capacità contributiva di cui al rinovellato quinto comma dell’art. 38 del DPR n. 600/73.
Pertanto, già nella fase di selezione dei soggetti da controllare, gli Uffici dovrebbero porre particolare attenzione sul nucleo familiare, al fine di valutare preventivamente se la manifestazione di ricchezza e/o la posizione reddituale dei componenti possano consentire di valutare non proficua l’azione di accertamento sintetico nei confronti della persona indagata, che, sulla base della sola valorizzazione degli elementi a suo carico, presenterebbe una capacità contributiva non coerente con la posizione fiscale personale ricostruita.
Elementi indice di capacità contributiva nei redditi degli altri componenti
L’ultima prassi diramata in materia dall’Agenzia delle Entrate non fa mistero della necessità di valutare la complessiva posizione reddituale dei componenti il nucleo familiare, essendo evidente come, spesso, gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell’accertamento sintetico possano trovare giustificazione nei redditi degli altri componenti del nucleo stesso.
Il tutto impone comunque la ricostruzione della complessiva situazione del soggetto posto sotto osservazione, nonché di coloro che compongono il suo nucleo familiare, sulla base dei dati in possesso del sistema informativo o di quelli autonomamente individuati da ciascun Ufficio (anche mediante l’acquisizione diretta dal contribuente interpellato con apposito questionario).
Più specificamente, la valutazione degli elementi acquisiti dovrebbe consentire di riscontrare i redditi imponibili dichiarati anche per gli anni precedenti i periodi d’imposta oggetto di controllo, nonché gli elementi contabili desumibili dagli atti registrati (ad esempio, negozi di disinvestimento patrimoniale nella qualità di dante causa, successione ereditaria, donazione di denaro, ecc.) stipulati anche dal coniuge e dagli altri familiari, che possono aver contribuito alle spese-indice di capacità contributiva, con finalità di pervenire a una “giustificazione” della discrasia tra il reddito dichiarato da un congiunto e la sua capacità reddituale espressa in ragione del tenore di vita dimostrato e/o degli incrementi patrimoniali realizzati.
Fonte eutekne.info