L’aliquota Ires per le società di comodo è aumentata al 38% (27,50% + 10,50%) e si applica anche sulla quota di reddito imputato per trasparenza e sul reddito autonomamente conseguito dalle società che hanno
esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17/09/2011.
Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione (2012) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
Inoltre pur non ricorrendo i presupposti previsti per le società di comodo, le società e gli enti che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per 3 periodi d'imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo 4° periodo d'imposta. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative.
La disposizione trova applicazione anche qualora, nell'arco dei 3 periodi d’imposta, le società e gli enti siano
per 2 periodi in perdita fiscale e in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore a quello minimo determinato ai
sensi delle norme sulle società di comodo.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17/09/2011.
Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione (2012) si assume,
quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.