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Dal 2 aprile 2012 compensazioni Iva a quota E. 5.000


A partire dalle compensazioni dl credito IVA eseguite da oggi, 2 aprile 2012, i contribuenti devono tener conto del nuovo limite di euro 5.000, così come stabilito dall’art. 8, commi 18 e 19, del DL n. 16/2012.
Tale decreto, infatti, al fine di contrastare gli abusi nell’utilizzo dei crediti IVA in compensazione, ha ridotto da 10.000 a 5.000 euro annui il limite entro cui la compensazione orizzontale può avvenire liberamente.
Oltre tale limite, infatti, la stessa può esclusivamente avvenire attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero dell’istanza da cui emerge il credito.
È rimasta, invece, invariata la soglia di 15.000 euro oltre la quale è necessario il visto di conformità sulla dichiarazione annuale, oppure la sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell’organo di controllo contabile.

Il Provvedimento emanato, ai sensi del comma 20 del predetto art. 8, pubblicato il 16 marzo scorso, fissa la decorrenza della nuova disposizione al 1° aprile 2012 (2 aprile, in quanto il primo aprile cade di domenica, ndr) e, pertanto:
- fino al 31 marzo 2012 per i crediti IVA annuali valeva la vecchia soglia di 10.000 euro e, quindi, entro quell’importo, l’imposta poteva essere “recuperata” senza la preventiva presentazione della dichiarazione
- a partire dal 1° aprile 2012, invece, la soglia scende e i crediti IVA che superano i 5.000 euro potranno essere portati in compensazione esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o dell’istanza, da cui emerge il credito.

È bene osservare che al raggiungimento della soglia di 5.000 euro, per ciascun anno di riferimento, concorrono anche le compensazioni effettuate precedentemente al 1° aprile 2012. Quindi, ad esempio, il contribuente che abbia compensato fino a 6.000 euro, da oggi non potrà più compensare alcunché, ovvero, se avrà compensato per importi inferiori a 5.000 euro potrà compensare per la differenza.
Per le compensazioni orizzontali di importo superiore a 5.000 euro (a decorrere dal 1° aprile), la procedura sarà consentita presentando preventivamente la dichiarazione annuale IVA. Resta confermato che è necessario il visto di conformità sulla dichiarazione IVA da parte di un professionista abilitato, se il credito compensato è di importo superiore a 15.000 euro.

Alla luce delle suddette precisazioni è possibile, quindi, individuare le seguenti situazioni:
- presentazione del modello IVA 2012 in forma autonoma entro il 29 febbraio 2012: in tal caso, si è potuto utilizzare il credito IVA 2011 in compensazione nel modello F24 nei mesi di gennaio/febbraio e fino al 15 marzo 2012 nel limite di euro 10.000. Dal 16 marzo 2012 possono utilizzare il credito fino a euro 15.000 ovvero, in presenza del visto di conformità, anche oltre tale limite;
- presentazione del modello IVA 2012 in forma autonoma nel mese di marzo 2012: tali soggetti possono utilizzare il credito IVA 2011 in compensazione nel modello F24, nel rispetto del vecchio limite di euro 10.000, fino al 31 marzo 2012. Vale la pena di osservare che cadendo il 31 marzo di sabato, l’eventuale presentazione del Modello Iva dal 2 aprile comporta lo slittamento della compensazione. In particolare, si tenga conto che dal 1 aprile al 15 aprile le eventuali compensazioni potranno essere effettuate nel rispetto del nuovo limite di euro 5.000; dal 16 aprile 2012 sarà possibile utilizzare il credito fino a euro 15.000 ovvero, in presenza del visto di conformità, anche oltre tale limite;
- mancata presentazione del modello IVA 2012 in forma autonoma entro il 31 marzo 2012: in tal caso, è stato possibile utilizzare il credito IVA 2011 in compensazione nel modello F24 nei mesi di gennaio, febbraio e marzo nel limite di euro 10.000.

Infine, è opportuno ricordare che la nuova soglia opera anche per i crediti trimestrali IVA maturati nel 2012. In tale ipotesi, quindi, entro il 16 aprile sarà consentita la compensazione del credito relativo al primo trimestre soltanto per l’importo di 5.000 euro.
La decorrenza del 1° aprile fissata dall’agenzia implica, infatti, che la compensazione libera del credito del primo trimestre 2012 soggiace da subito al nuovo limite di 5.000 euro, poichè la compensazione è effettuabile dal primo giorno successivo al trimestre di riferimento (gennaio-marzo), ossia, appunto, dal 1° aprile. Successivamente dovendo presentare il modello TR entro il 30 aprile, dal 16 maggio 2012 sarà possibile compensare anche l’importo eccedente, ricordando altresì che il modello TR, non essendo una dichiarazione, bensì un’istanza, non deve mai riportare il visto di conformità.

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