Scade il 30 aprile il termine entro cui presentare la domanda di rimborso delle accise sul gasolio consumato dalle imprese di autotrasporto dal primo gennaio al 31 marzo del 2013.
La richiesta va effettuata utilizzando il software messo a disposizione dall'Agenzia delle Dogane ed inviata in forma cartacea o in via telematica con il servizio telematico doganale Edi.
L'Agenzia delle Dogane ha comunicato che l'importo rimborsabile e' Euro 214,18609 ogni mille litri di gasolio consumato tra il primo gennaio ed il 31 marzo 2013.
Si ricorda che gli aventi diritto a questo beneficio sono le imprese di autotrasporto che utilizzano veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate.
Per ottenere il rimborso in denaro oppure come compensazione bisogna presentare la dichiarazione entro il 30 aprile 2013. Per utilizzare l'agevolazione tramite il modello F24 bisogna applicare il codice tributo 6740.
Il mancato rispetto del termine del 30 aprile tuttavia non comporta la decadenza dal beneficio fiscale.
Infatti l’art. 3, comma 13-ter del DL n. 16/2012 (conv. L. 44/2012), modificando ulteriormente l’art. 3 del DPR 9 n. 277/2000, precedentemente modif icato dall’art. 61 del DL n. 1/2012, conv. L. 27/2012 (che ha introdotto il regime delle dichiarazioni trimestrali in luogo della precedente dichiarazione annuale), ha abolito la previsione secondo cui la presentazione delle suddette dichiarazioni trimestrali dovesse avvenire “a pena di decadenza".
Conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento”.
Ne consegue, dunque, che il rispetto del termine del 30 aprile 2013 non dovrebbe essere tassativo.