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Modello 730/2014: informazioni

Chi puo' utilizzare il 730
Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel periodo d’imposta di presentazione sono:
  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale: per esempio, i dipendenti italiani inviati all’estero per lavoro)
  • contribuenti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.)
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca
  • sacerdoti della Chiesa cattolica
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.)
  • soggetti impegnati in lavori socialmente utili
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.
Possono presentare il modello 730, anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. In questo caso, il modello 730 va presentato a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.

Casi particolari
I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno possono rivolgersi:
  • al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio dell’anno di presentazione
  • a un Centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato se il rapporto lavorativo dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell’anno di presentazione e si conoscono i dati del datore di lavoro che dovrà effettuare il conguaglio.
Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può rivolgersi all’istituto scolastico oppure a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno oggetto di dichiarazione al mese di giugno dell’anno di presentazione.
Invece, i soggetti che nell’anno di presentazione posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio dello stesso anno e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, possono presentare il modello 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.
I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori che sono tenuti a presentarla, possono utilizzare il modello 730.

Dichiarazione congiunta
I coniugi possono presentare una sola dichiarazione dei redditi, quando entrambi possiedono esclusivamente redditi dichiarabili col modello 730 e almeno uno dei due lo può utilizzare effettivamente.
Se entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell’assistenza fiscale, il modello 730 può essere presentato in forma congiunta al datore di lavoro o ente pensionistico di uno dei due coniugi oppure a un Caf o a un professionista abilitato.
La presentazione congiunta del modello 730 è possibile anche nei casi in cui il coniuge non è fiscalmente a carico e possiede redditi di qualsiasi categoria dichiarabili con il modello 730, a eccezione, ad esempio, di quelli di lavoro autonomo e d’impresa.
La dichiarazione congiunta non può essere presentata nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Chi non lo può utilizzare
Non tutti i lavoratori dipendenti e pensionati possono utilizzare il modello 730.
Infatti, non possono avvalersi della presentazione di questo modello (e devono presentare la dichiarazione modello Unico) coloro che possiedono, oltre al reddito di lavoro dipendente, anche redditi di impresa e redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni.
  • In particolare, non possono utilizzare il modello 730, ma devono presentare il modello Unico Persone fisiche, i contribuenti che nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione hanno posseduto:
  • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione
  • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva (come ad esempio i redditi percepiti da chi esercita arti e professioni in forma abituale)
  • redditi “diversi” (ad esempio, proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende).
Non possono, inoltre, utilizzare il modello 730 i contribuenti che:
  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, modelli 770 ordinario e semplificato (ad esempio, imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”)
  • non sono residenti in Italia nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione e/o in quello di presentazione del modello
  • devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti.
Il 730 per chi ha perso il sostituto d'imposta
Il “decreto del fare” (Dl 69/2013) ha introdotto la possibilità di utilizzare il 730 anche per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, privi di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio (sono esclusi alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, fra cui le indennità percepite dai membri del Parlamento europeo). Se dalla dichiarazione (che va presentata a un Caf o a o a un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro oppure in quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili, abilitati allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale) emerge un debito, chi presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento; oppure consegna l’F24 compilato al contribuente, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento. L’eventuale rimborso sarà, invece, eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria.

Le modalità per il rimborso
Le somme risultanti a credito dal prospetto di liquidazione, al netto degli importi eventualmente dovuti a titolo di acconto nonché della parte di credito già utilizzata o che si intende utilizzare in compensazione per il pagamento di imposte non liquidate nella dichiarazione 730, sono rimborsate dall’Agenzia delle entrate.
I contribuenti che vogliono ottenere l’accredito dei rimborsi sul conto corrente bancario o postale, accelerando i tempi di erogazione, e che non hanno ancora comunicato il codice IBAN, possono farne richiesta utilizzando il modello, riservato alle persone fisiche, presente in questa scheda informativa, nel quale vanno indicati i dati relativi a un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso. In particolare, è necessario riportare il codice Iban.
Il modello per comunicare l'Iban deve essere presentato dal contribuente direttamente:
in via telematica, se è in possesso di pincode, tramite la specifica applicazione
presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che provvederà ad acquisire le coordinate del conto corrente del richiedente.
Queste modalità sono le uniche previste per comunicare il codice Iban all’Agenzia delle entrate. Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere: per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti, mentre per importi pari o superiori a 1.000 euro il rimborso viene eseguito con l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia.

Documentazione da presentare
Prima di recarsi dal Caf o dal professionista abilitato il contribuente deve recuperare i documenti relativi a ritenute, oneri deducibili e detraibili, versamenti, eccedenze di imposta.
In particolare, sia che si richieda l'assistenza per la compilazione, sia che si consegni il modello già compilato, vanno esibiti i seguenti documenti anche solo in fotocopia:
il Cud (Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati) rilasciato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico e le altre certificazioni dalle quali risultino le ritenute subite sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo occasionale, ecc.
fatture, ricevute, scontrini, quietanze che attestino le spese sostenute nel corso dell'anno per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo o il riconoscimento di detrazioni dall'imposta lorda
altra documentazione necessaria per il riconoscimento delle spese deducibili o detraibili, come, ad esempio, per gli interessi passivi, la copia del contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale; per l'assicurazione sulla vita, la copia della polizza o altra certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice, ecc.
ricevuta dei bonifici attraverso i quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dal condominio (in caso di lavori di manutenzione ordinaria su parti comuni)
attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati autonomamente dal contribuente
ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata a credito un'eccedenza d'imposta che si intende far valere nel modello 730.
Vi sono, infine, alcuni dati per i quali non è necessario esibire la relativa documentazione: per esempio, i certificati catastali relativi ai terreni e ai fabbricati posseduti, i contratti di locazione stipulati e altri documenti relativi alle detrazioni spettanti.
In ogni caso, il contribuente deve conservare la documentazione relativa ai dati indicati nel modello fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Quando si presenta
Il modello 730 può essere presentato entro il 31 maggio a un Caf o a un intermediario abilitato.

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