L’INPS, con il Messaggio n. 6973 del 12 settembre 2014, precisa che il dipendente assente per malattia che, sentendosi guarito, intende rientrare anticipatamente al lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, può essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.
Solo in presenza di tale certificato il datore di lavoro può valutare se il dipendente ha effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche e può assolvere agli obblighi imposti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.